Art. 12.
(Ricerca e sviluppo).

      1. Il Ministero degli affari esteri può condurre studi, ricerche e sperimentazioni finalizzati alle attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi di cui alla presente legge, d'intesa o in convenzione con università, istituti di ricerca ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.